Una sentenza male interpretata
MA LA CONFLITTUALITA’ IMPEDISCE O NO L’ AFFIDAMENTO CONDIVISO?
Marino Maglietta, pres. ass. Crescere Insieme
Matteo Santini, pres. Centro Studi e Ricerche Diritto della Famiglia e dei Minori
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza (17191/2011) pressoché unanimemente accolta dai commentatori come la fine della possibilità di stabilire un affidamento condiviso quando la conflittualità è elevata. Fra i tanti, gioisce l’Associazione Matrimonialisti Italiani: “Finalmente si sancisce il principio per cui due genitori in aspro conflitto tra loro non siano degni di esercitare congiuntamente il proprio ruolo”. E pure le poche voci di giuristi rammaricati comunque confermano che secondo gli Ermellini se si strilla troppo di bigenitorialità non si parla più. Si rifiuta di crederci la relatrice al Senato della legge in vigore, Emanuela Baio, certa com’è che una decisione del genere sarebbe del tutto fuori legge: “la ratio della norma” - ossia il diritto dei minori a stare equilibratamente con entrambi i genitori e ad essere accuditi da entrambi - è valida per tutti i casi di separazione, sia per quelli consensuali e pacifici, ma soprattutto per le situazioni conflittuali”. E aggiunge: “Di fronte al conflitto tra coniugi non ritengo opportuna la scelta di affido unico a discapito dell'affido condiviso e quindi del benessere di chi ne pagherà le conseguenze maggiori: i figli".
Per fortuna la Suprema Corte è da assolvere. E’ vero che la Corte di Appello di Brescia ha aggiunto alla decisione di fondo – formalmente corretta – considerazioni generali del tutto fuori luogo. Difatti, è effettivamente errato sostenere che l’affidamento condiviso pèer essere concesso esige «un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli». Questo significa confondere gli obiettivi con le premesse e far dipendere i diritti indisponibili dei minori dal carattere e dalla maturità dei genitori. Insensato. Tuttavia nello specifico l’affidamento esclusivo alla madre si è fondato sulla inadeguatezza del padre, non sul conflitto. E la Cassazione non ha fatto sua la tesi generale: ha constatato che il percorso logico della corte di merito era corretto e ha sorvolato sul resto, richiamando anzi proprio la precedenza giurisprudenza di legittimità che ha sganciato l’affidamento condiviso dal conflitto. Resta la pericolosità di una simile confusione nelle valutazione da parte di operatori del diritto: da cui la necessità che il Parlamento approvi velocemente i disegni di legge che chiariscono definitivamente òa corretta interpretazione delle norme.
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